Sez. 4, Sentenza n. 6717 del 26/06/2007 Cc. (dep. 13/02/2008) Rv. 239019 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Tempo trascorso dal reato - Misura cautelare - Condizioni - Automatica cessazione esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 comma primo, lett. c) cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della misura custodiale fondata sull'accertamento dell'attuale adesione del ricorrente, inquisito per reati risalenti nel tempo, ad un'associazione criminale per lo spaccio di droga).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)