Sez. 5, Sentenza n. 15646 del 12/08/2004 (Rv. 575499 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni nuove - Divieto posto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992 - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario, la preclusione della possibilità di sollevare eccezioni nuove in appello, posta dall'art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non comporta l'improponibilità dell'illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum, al rispetto del quale è funzionale il limite imposto dalla legge, né della nuova prospettazione di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d'ufficio da parte del giudice, dell'inesistenza di fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, della cui prova è onerata l'altra parte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)