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Sez. 1, Sentenza n. 431 del 24/02/1970 (Rv. 345404 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA DELLA PARTE - MANCATA - VALORE AFFERMATIVO.*
Stato
decisa il 1970-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345404-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA DELLA PARTE - MANCATA - VALORE AFFERMATIVO.*

In tema di querela di falso, la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice a norma dell'art 222 cod proc civ, equivale a risposta affermativa, in quanto la stessa produzione del documento esprime la volonta di avvalersene, volonta che viene meno soltanto a seguito di una valida manifestazione di volonta contraria. (V 2280-68, massima n 334559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)