Sez. 1, Sentenza n. 431 del 24/02/1970 (Rv. 345404 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA DELLA PARTE - MANCATA - VALORE AFFERMATIVO.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA DELLA PARTE - MANCATA - VALORE AFFERMATIVO.*
In tema di querela di falso, la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice a norma dell'art 222 cod proc civ, equivale a risposta affermativa, in quanto la stessa produzione del documento esprime la volonta di avvalersene, volonta che viene meno soltanto a seguito di una valida manifestazione di volonta contraria. (V 2280-68, massima n 334559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)