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Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 05/07/1968 (Rv. 334559 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA DELLA PARTE - MANCATA- EQUIVALENZA A RISPOSTA AFFERMATIVA.*
Stato
decisa il 1968-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334559-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA DELLA PARTE - MANCATA- EQUIVALENZA A RISPOSTA AFFERMATIVA.*

In tema di querela di falso, la mancata risposta della parte all'interpello rivoltole dal giudice istruttore se intende valersi del documento in giudizio deve equipararsi a risposta affermativa, perche la produzione del documento implica di per se la volonta di avvalersene e questa non puo venir meno che a seguito di manifestazione di volonta contraria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)