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Sez. 3, Sentenza n. 4616 del 20/05/1987 (Rv. 453280 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA NEGATIVA - DEDUCIBILITÀ DAL CONTEGNO PROCESSUALE DELLA STESSA.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453280-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE - RISPOSTA NEGATIVA - DEDUCIBILITÀ DAL CONTEGNO PROCESSUALE DELLA STESSA.*

In tema di querela di falso, la risposta negativa della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivolto dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., se intenda valersi in giudizio del detto documento, può desumersi da un equivalente contegno processuale della parte, quale la mancata comparizione a rispondere e le ammissioni contenute negli scritti difensivi. (V 431/70, mass n 345404; (V 2280/68, mass n 334559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)