Sez. 3, Sentenza n. 15493 del 05/11/2002 (Rv. 558232 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Mancata comparizione o mancata risposta della parte - Equivalenza a risposta negativa - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE
In tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)