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Sez. 3, Sentenza n. 11912 del 07/08/2002 (Rv. 556790 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Mancata risposta della parte - Deducibilità dal contegno processuale della stessa - Valutazione negativa.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556790-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE

In tema di querela di falso, la risposta negativa della parte, all'interpello rivolto dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., in ordine al se intende avvalersi in giudizio del detto documento, può anche desumersi da un equivalente contegno processuale della stessa, quale la mancata comparizione a rispondere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)