Sez. 1, Sentenza n. 3170 del 30/06/1989 (Rv. 463266 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - ILLEGITTIMITÀ - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PERDITA DELLA PROPRIETÀ DEL BENE OCCUPATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - ILLEGITTIMITÀ - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PERDITA DELLA PROPRIETÀ DEL BENE OCCUPATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Al fine della liquidazione del danno, dovuto al proprietario del fondo che abbia perduto il diritto dominicale a seguito della illegittima occupazione ed irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di opera pubblica, occorre fare riferimento al valore del bene medesimo all'epoca del fatto illecito, esprimendolo poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione, non al valore all'epoca della decisione stessa, atteso che, vertendosi in tema di illecito istantaneo, il risarcimento deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del suo verificarsi, senza che possano andare a vantaggio o nocumento del danneggiato le vicende del mercato immobiliare, nel periodo successivo al giorno in cui ha perso il diritto di proprietà. (Conf 5070/87, mass n 453670; (Conf 6650/86, mass n 448806; (Conf 3629/86, mass n 446537; (contra 4553/84, mass n 436449).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)