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Sez. L, Sentenza n. 6391 del 25/11/1982 (Rv. 424014 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ GIORNALIERA - DIRITTO DEI LAVORATORI FISSI O AVVENTIZI E DEI SOVRASTANTI AI LAVORI DI AZIENDE AGRICOLE O FORESTALI - SUSSISTENZA - PROPRIETARI, MEZZADRI, AFFITTUARI, LORO CONIUGI E FIGLI ANCHE NATURALI E ADOTTIVI - ESCLUSIONE - COLONI PARZIARI E PICCOLI COLONI - ESTENSIONE - LEGGE N. 251 DEL 1981 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424014-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - INDENNITÀ GIORNALIERA - DIRITTO DEI LAVORATORI FISSI O AVVENTIZI E DEI SOVRASTANTI AI LAVORI DI AZIENDE AGRICOLE O FORESTALI - SUSSISTENZA - PROPRIETARI, MEZZADRI, AFFITTUARI, LORO CONIUGI E FIGLI ANCHE NATURALI E ADOTTIVI - ESCLUSIONE - COLONI PARZIARI E PICCOLI COLONI - ESTENSIONE - LEGGE N. 251 DEL 1981 - EFFETTI.*

Ai sensi dell'art. 213, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sia nel testo originario che in quello risultante dall'art. 1 della legge 16 febbraio 1977 n. 37, il diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio in agricoltura, mentre è previsto per i lavoratori indicati nelle lettere a) e C) dell'art. 205 del d.P.R. citato, cioè per i lavoratori fissi o avventizi e per i sovrastanti ai lavori di aziende agricole o forestali, rimane invece escluso per i lavoratori contemplati nella lettera b) dello stesso articolo, ossia per i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Detta esclusione - venuta meno, con decorrenza 1 gennaio 1982, per effetto della legge 10 maggio 1982 n. 251 - riguarda anche i coloni parziari ed i piccoli coloni, i quali ultimi, in ragione del carattere associativo del rapporto nel cui ambito prestano la loro attività, non sono assimilabili ai braccianti agricoli avventizi, che hanno invece qualità di lavoratori subordinati.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 213 CORTE COST., Legge 16/02/1977 num. 37 art. 1, Legge 10/05/1982 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)