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Sez. 1, Sentenza n. 19644 del 07/10/2005 (Rv. 585765 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Appello avverso decisione su domanda di risarcimento per occupazione appropriativa - Sopravvenienza del decreto di esproprio - Domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione proposta nel corso del giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585765-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il proprietario che ha proposto impugnazione avverso la decisione di primo grado sulla richiesta di risarcimento del danno da occupazione appropriativa può, ove sia nelle more sopraggiunta l'emissione e la tempestiva notifica del decreto di esproprio, richiedere alla corte di appello in unico grado la determinazione della relativa indennità, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, atteso che, pur trattandosi di domanda distinta rispetto alla prima, sia per il "quantum" che per la "causa petendi", ragioni di economia processuale e di connessione ne giustificano l'introduzione, nell'ambito del procedimento avviato per un titolo diverso, nel rispetto delle forme richieste.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)