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Sez. L, Sentenza n. 10069 del 26/11/1994 (Rv. 488836 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Domanda - Termine semestrale di decadenza - Previsione ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488836-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 (che, in tema di equo indennizzo per i ferrovieri, riproduce, quanto alle modalità di presentazione della domanda, la disciplina già prevista in via generale dall'art. 51 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686), di un termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo è legittima, traendo tale previsione regolamentare (che è riconducibile non all'ipotesi di esecuzione o a quello del regolamento autonomo o indipendente ma all'ipotesi del regolamento di esecuzione o a quella del regolamento delegato) origine e legittimità dalla norma primaria costituita dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1981 n. 564 ed essendo detto termine congruo e ragionevole, e tale, quindi, da non comprimere il diritto al beneficio, svuotandone il contenuto.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 4, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, DM Trasporti 02/07/1983 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)