Sez. 5, Sentenza n. 17498 del 09/12/2002 (Rv. 559078 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie - Processo regolato dal d.P.R. n. 636 del 1972 - Termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, trova applicazione il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., anche in difetto di espliciti richiami alla disposizione del codice - come quello, operato dall'art.38, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante la nuova disciplina del contenzioso tributario -, in quanto espressione del generale principio di certezza, in base al quale occorre consentire entro termini ragionevoli l'impugnabilità delle decisioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)