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Sez. 5, Sentenza n. 7558 del 15/05/2003 (Rv. 563122 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società di capitali - Conferimento di "ramo d'azienda" - Regime di esenzione di cui alla direttiva n. 69/335/CEE e succ. mod. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563122-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e b) - bis, della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (modificata dalle direttive n. 73/79/CEE, n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE), come interpretata dalla Corte di giustizia nelle sentenze 13 dicembre 1991, in causa C - 164/90, e 13 ottobre 1992, in causa C - 50/91, il conferimento di ramo di azienda da parte di società di capitali in altra società di capitali - inteso come ramo di azienda, secondo la giurisprudenza stessa, un complesso di elementi che formi un insieme in grado di funzionare in maniera autonoma - è esente dall'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 79, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)