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Sez. 4, Sentenza n. 40718 del 26/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 270766 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Responsabile del servizio prevenzione e protezione - Obblighi di valutazione e prervenzione del rischio - Conoscenza del rischio da parte del lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270766-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto ad adempiere all'obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti destinati ad operare nella struttura aziendale e sui macchinari ivi presenti, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli operatori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSSP in ordine al reato di lesioni colpose cagionate a una lavoratrice, per avere omessso di valutare il rischio connesso all'uso di una macchina tritacarne sprovvista della necessaria protezione, anche se al momento della redazione del documento di valutazione dei rischi l'unico possibile utilizzatore della macchina fosse il titolare della ditta, a conoscenza del predetto rischio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)