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Sez. 4, Sentenza n. 15226 del 15/02/2007 Ud. (dep. 17/04/2007) Rv. 236170 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Addebitabilità del verificarsi di un sinistro - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236170-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio (nella specie, mortale) ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 9, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)