Sez. 4, Sentenza n. 1834 del 16/12/2009 Ud. (dep. 15/01/2010) Rv. 245999 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabile del servizio prevenzione e protezione - Responsabilità - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)