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Sez. 2, Sentenza n. 5843 del 30/10/1980 (Rv. 409657 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - MODIFICAZIONI CONSENTITE.*
Stato
decisa il 1980-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409657-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - MODIFICAZIONI CONSENTITE.*

Costituiscono esplicazione del diritto di comproprieta ex art 1102 cod civ, e in quanto tali non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale, le modificazioni della cosa comune dirette ad una migliore e piu conveniente utilizzazione della medesima, che non importino alterazioni della sua consistenza e della sua destinazione e non pregiudichino i diritti di uso e di godimento degli altri condomini ed in particolare, per quanto attiene agli edifici in condominio che non compromettano la stabilita e la sicurezza del fabbricato, non alterino il decoro architettonico di esso, ne comunque precludano o diminuiscano per alcuno dei condomini, il godimento di talune parti dello stabile. (V 2676/80, mass n 406449; (V 1111/80, mass n 404590; (V 4592/78, mass n 394265; (V 3405/78, mass n 392849; (V 2945/74, mass n 371391; (V 2180/74, mass n 370537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)