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Sez. 1, Sentenza n. 2253 del 02/04/1985 (Rv. 440142 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTI COSIDDETTI DI "POLIZZA FIDEIUSSORIA" O "CAUZIONALE" - DISCIPLINA EX ART. 1439, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONNIVENZA TRA CREDITORE GARANTITO E DEBITORE PRINCIPALE - CONSEGUENTE ANNULLABILITÀ DELLA POLIZZA - PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE ALLA CONCLUSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440142-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTI COSIDDETTI DI "POLIZZA FIDEIUSSORIA" O "CAUZIONALE" - DISCIPLINA EX ART. 1439, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONNIVENZA TRA CREDITORE GARANTITO E DEBITORE PRINCIPALE - CONSEGUENTE ANNULLABILITÀ DELLA POLIZZA - PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE ALLA CONCLUSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nei contratti cosiddetti di "polizza fideiussoria" o "cauzionale" nei quali una banca o una compagnia assicuratrice assume l'obbligazione di garantire l'adempimento di prestazioni contrattuali o di assolvere in via sussidiaria gli obblighi del debitore insolvente, trovano applicazione oltre che la disciplina della fideiussione anche le regole generali in materia di contratti, fra cui quella dello art. 1439, secondo comma, cod. civ., a tenore del quale il contratto è annullabile per dolo anche quando i raggiri siano stati adoperati da un terzo se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Di conseguenza la connivenza fra il creditore garantito ed il debitore principale nel trarre in inganno l'emittente della polizza è causa di annullamento della polizza medesima, senza che sia necessario accertare la partecipazione del creditore garantito alla conclusione della fideiussione. (V 7028/83, mass n 431663; (V 6155/82, mass n 423839; (V 6152/79, mass n 402862).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)