Sez. 2, Sentenza n. 954 del 26/01/1995 (Rv. 490004 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Negozio soggetto alla forma scritta ad "substantiam" - Azione di simulazione proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi - Prova della simulazione assoluta - Soggezione alle normali limitazioni legali.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta "ad substantiam", quando l'azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione relativa e simulazione assoluta. In quest'ultimo caso, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali ed, in particolare, al divieto di prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.2724 cod. civ., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)