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Sez. 3, Sentenza n. 5396 del 18/08/1983 (Rv. 430312 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE PER TRASFERIMENTO - PERMANENZA NELL'IMMOBILE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE - NECESSITÀ DI COSTORO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PROROGA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430312-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE PER TRASFERIMENTO - PERMANENZA NELL'IMMOBILE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE - NECESSITÀ DI COSTORO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PROROGA - PERSISTENZA.*

La scissione del nucleo familiare del conduttore, determinata da un suo necessitato allontanamento, non può risolversi in un pregiudizio per gli altri familiari rispetto ai quali, al momento della conclusione del contratto, il conduttore stesso ha posto in risalto il comune interesse a partecipare, di fatto, ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. Con la conseguenza che, ai fini della decadenza della proroga legale di cui all'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, occorre aver riguardo alla necessità dei componenti del nucleo familiare rimasti nell'appartamento dopo l'allontanamento, per trasferimento o per altre apprezzabili ragioni, del locatario ed anche se, a seguito di esso, si sia verificata la scissione del nucleo familiare. (Conf 5298/82, mass n 423102; (Conf 3623/82, mass n 421592; (Conf 5870/81, mass n 416610).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)