Sez. 3, Sentenza n. 5298 del 13/10/1982 (Rv. 423102 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DEL FAMILIARE CONDUTTORE DELLO ALLOGGIO - DIRITTO DEGLI ALTRI COMPONENTI ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - SCISSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DEL FAMILIARE CONDUTTORE DELLO ALLOGGIO - DIRITTO DEGLI ALTRI COMPONENTI ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI.*
Agli effetti della legislazione vincolistica sulle locazioni di immobili urbani, seppure la scissione del nucleo familiare, determinata dall'allontanamento del componente della famiglia locatario dell'appartamento, non può pregiudicare gli altri componenti del nucleo conviventi nello stesso alloggio, è tuttavia necessario, perché costoro possano godere dei benefici previsti dalla citata legislazione, che il conduttore abbia posto in risalto, al momento della conclusione del contratto, il loro comune interesse a partecipare al fatto ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. (V 5870/81, mass n 416610; (V 1675/80, mass n 405285; (V 1501/79, mass n 397852).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)