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Sez. 3, Sentenza n. 5870 del 06/11/1981 (Rv. 416610 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE PER TRASFERIMENTO - PERMANENZA NELL'IMMOBILE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE - NECESSITÀ DI COSTORO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PROROGA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416610-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE PER TRASFERIMENTO - PERMANENZA NELL'IMMOBILE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE - NECESSITÀ DI COSTORO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PROROGA - PERSISTENZA.*

La scissione del nucleo familiare del conduttore, determinata da un necessitato suo allontanamento, non può risolversi in un pregiudizio per gli altri familiari, rispetto ai quali, al momento della conclusione del contratto, il conduttore stesso ha posto in risalto il loro comune interesse a partecipare, di fatto, ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione. Con la conseguenza che, ai fini della decadenza dalla proroga legale, di cui all'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, occorre aver riguardo alle necessità dei componenti del nucleo familiare rimasti nell'appartamento dopo l'allontanamento, per trasferimento o per altre apprezzabili ragioni, del locatario ed anche se, a seguito di esso, si sia verificata la scissione del nucleo familiare. (Conf 1675/80, mass n 405285; (Conf 1501/79, mass n 397852).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)