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Sez. L, Sentenza n. 5230 del 13/06/1987 (Rv. 453824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI COPIE IN NUMERO PARI A QUELLO DELLE CONTROPARTI - NECESSITÀ - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - EFFETTI "EX NUNC".*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI COPIE IN NUMERO PARI A QUELLO DELLE CONTROPARTI - NECESSITÀ - MANCANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - EFFETTI "EX NUNC".*

L'impugnazione proposta contro più parti, domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le parti cui l'impugnazione è rivolta. L'inosservanza di tale regola, determinando l'impossibilità di stabilire a quale delle parti la notifica sia diretta, importa l'inesistenza della notificazione, che è sanabile con effetti ex nunc dalla Costituzione delle parti destinatarie dell'impugnazione. (V 5623/85, mass n 442813; (V 579/84, mass n 432815; (V 6260/83, mass n 431019; (Conf 6331/85, mass n 443423).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)