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Sez. 2, Sentenza n. 2722 del 18/03/1987 (Rv. 451825 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PROPRIETÀ COMUNE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451825-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTO - PROPRIETÀ COMUNE - CONDIZIONI.*

Il "sottotetto" di edificio condominiale, sia che assolva esclusivamente una funzione isolante a protezione dell'ultimo piano, costituendo pertinenza e, quindi, parte integrante dello stesso, sia che assolva anche altre funzioni ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tale da consentire l'utilizzazione come vano autonomo - la cui appartenenza va determinata solo in base ad un titolo -, può considerarsi di proprietà comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'Esercizio di un servizio di interesse comune. (V 4970/86, mass n 447650; (V 1106/80, mass n 404580; (V 470/78, mass n 389765; (V 1285/64, mass n 301841; (Conf 2090/82, mass n 419955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)