diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5296 del 08/08/1983 (Rv. 430201 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - COMPUTO DELLE DIVERSE ASSENZE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430201-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - COMPUTO DELLE DIVERSE ASSENZE - CRITERIO.*

Il criterio dell'equità "integrativa", cui, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., il giudice del merito - ove la contrattazione collettiva disciplini soltanto il caso della malattia unitaria a carattere continuativo - deve far ricorso per determinare, in relazione alle ipotesi di ricaduta nella stessa malattia e di successione di malattie diverse, il periodo di comporto per sommatoria e l'ambito temporale più ampio (cosiddetto termine esterno) entro il quale considerare il totale delle diverse assenze, deve, in ogni caso, essere applicato con metodo univoco e razionale, ancorché il risultato concreto di tale applicazione sia, in linea di massima, incensurabile in Sede di legittimità. Pertanto, il giudice del merito, nell'applicare il criterio anzidetto, non può pervenire, per l'ipotesi di ricaduta nella stessa malattia, a soluzione deteriore, per il lavoratore, rispetto a quella contrattualmente prevista per la malattia unica e, similmente, per l'ipotesi di successione di nuove e diverse malattie, non può adottare soluzione a sua volta deteriore rispetto a quelle precedenti, a meno che il datore di lavoro non abbia fornito specifica e rigorosa prova di una concreta situazione aziendale che imponga per detta ipotesi, e per tutti i lavoratori indifferentemente, una diversa decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)