Sez. 3, Sentenza n. 3409 del 23/05/1980 (Rv. 407233 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMA - ACCERTAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO EX ART 140 COD PROC CIV.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMA - ACCERTAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO EX ART 140 COD PROC CIV.*
Per il disconoscimento della scrittura privata non e richiesto l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, manifesti tempestivamente la volonta di disconoscerne l'autenticita. Il convincimento del giudice del merito circa l'idoneita o meno di una determinata condotta o deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita. (nella specie, si e ritenuto che nella deduzione con cui l'appellante, contumace in primo grado, si doleva di non aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio - effettuata ai sensi dell'art 140 cod proc civ - fosse implicita la volonta di disconoscere la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento menzionato da detta norma). (V 2270/74, mass n 370639; (V 1744/72, mass n 358671; (Conf 3507/77, mass n 387090; (Conf 1907/76, mass n 380702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)