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Sez. 5, Sentenza n. 14024 del 15/06/2007 (Rv. 599662 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ex art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità della notificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599662-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

L'autorizzazione di cui necessita l'Amministrazione finanziaria per proporre appello avverso le decisioni del giudice tributario, prevista dall'art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere depositata agli atti, ma non è necessario che sia notificata alla parte appellata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)