Sez. 5, Sentenza n. 4040 del 27/02/2004 (Rv. 570652 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione "ex" art. 52 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Mancato rilascio dell'autorizzazione "de qua" - Inammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza - Fondamento - Necessità della notificazione dell'autorizzazione - Esclusione - Deposito dell'autorizzazione - Sufficienza - Produzione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Produzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'autorizzazione agli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria per proporre appello in via principale, richiesta dal secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si configura quale presupposto processuale, la cui mancanza determina l'inammissibilità del gravame, come tale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Tale autorizzazione, anteriore alla notificazione del gravame, ancorché non debba essere notificata alla controparte, deve essere comunque depositata tra gli atti di causa e può essere prodotta nel corso del giudizio di appello, ma non può essere utilmente prodotta con effetto sanante in sede di legittimità, stante il tassativo disposto dell'art. 372, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)