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Sez. 3, Sentenza n. 10378 del 20/10/1998 (Rv. 519883 - 01)

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Autorizzazione a stare in giudizio - Disciplina ex legge n. 142 del 1990 - Delibere della giunta anteriori alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519883-01

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - DELIBERAZIONI - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/90, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la Giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento (art. 35). Tale innovazione rispetto ai giudizi già in corso rende definitivamente operante l'autorizzazione in precedenza conferita dalla Giunta, elidendo l'esigenza della ratifica da parte del Consiglio comunale prescritta dalla normativa anteriore.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)