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Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 19/04/1983 (Rv. 427619 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 368/1955 - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427619-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 368/1955 - ESTENSIONE.*

In tema di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, l'art. 6 della legge 1 maggio 1955 n. 368, il quale devolve in via esclusiva al pretore le cause relative al diritto alla proroga eccedenti i limiti della Competenza per valore del conciliatore, opera nei confronti di tutte le controversie che investano istituti propri del regime vincolistico, ancorché previsti da leggi successive. Pertanto, tale Competenza è comprensiva sia delle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento o il diniego del diritto del conduttore alla proroga legale, ovvero la cessazione della stessa ex art. 4 della legge n. 253 del 1950, sia della domanda di risoluzione del contratto per morosità che richieda una valutazione alla stregua dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, ossia di una regola appartenente al sistema dei vincolismi legali in materia di locazioni urbane. (V 4070/82, mass n 422044; (V 1986/82, mass n 419928; (V 695/82, mass n 418485; (Conf 4784/82, mass n 422768).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)