Sez. 3, Sentenza n. 4784 del 02/09/1982 (Rv. 422768 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CAUSE RELATIVE AL DIRITTO ALLA PROROGA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ ALLA STREGUA DEI CRITERI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CAUSE RELATIVE AL DIRITTO ALLA PROROGA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ ALLA STREGUA DEI CRITERI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - INCLUSIONE.*
In tema di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, l'art. 6 della legge 1 maggio 1955 n. 368, il quale devolve al pretore le cause "relative al diritto alla proroga", il cui valore ecceda la Competenza del conciliatore, fissa un'ipotesi di Competenza, funzionale ed inderogabile, concernente tutte le controversie che investano istituti propri del regime vincolistico, ancorché previsti da leggi successive. Pertanto, tale Competenza è comprensiva, oltre che delle controversie aventi per oggetto immediato il suindicato diritto, anche della domanda di risoluzione del contratto per morosità che richieda una valutazione alla stregua dei parametri dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841. (V 1986/82, mass n 419828; (V 695/82, mass n 418485; (V 6561/81, mass n 417404).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)