Sez. L, Sentenza n. 5239 del 02/12/1977 (Rv. 388884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANCATO USO PER RINCASARE DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO; USO DI UN TRATTORE NON FORNITO DAL DATORE DI LAVORO, VIAGGIANDO SEDUTO SU UN PARAFANGO).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (MANCATO USO PER RINCASARE DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO; USO DI UN TRATTORE NON FORNITO DAL DATORE DI LAVORO, VIAGGIANDO SEDUTO SU UN PARAFANGO).*
L'infortunio in itinere puo ritenersi connesso al rischio specifico di una prestazione lavorativa e, quindi, coperto dall'Assicurazione obbligatoria, quando il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per allontanarsene, sia costretto a servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti dal datore di lavoro, ovvero debba percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ovvero infine se al rischio gravante su qualsiasi utente della strada si aggiunga un quid pluris specificante del rischio stesso, come la Mancanza di mezzi pubblici di linea ed il bisogno di servirsi di un mezzo proprio, per la distanza del posto di lavoro e l'impossibilita di una sistemazione in loco. (nella specie la Corte ha confermato la sentenza del merito, che aveva escluso l'infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che, per rincasare, aveva usato, invece dei normali mezzi di trasporto, un trattore non fornito dal datore di lavoro, viaggiando seduto su un parafango). (Conf 1708/75, mass n 375336).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)