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Sez. 3, Sentenza n. 10634 del 26/08/1999 Ud. (dep. 15/09/1999) Rv. 214038 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione resa possibile dalla mutata qualificazione giuridica del fatto con la condanna di primo grado - Proposizione della relativa domanda in sede di appello, in applicazione analogica dell'art.604, comma 7, c.p.p. - Possibilità.
Stato
decisa il 1999-08-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214038-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Qualora, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato venga dichiarato responsabile di un reato che, a differenza di quello originariamente contestato, rende possibile l'estinzione mediante oblazione, deve ammettersi che la relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello, trovando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista dall'art.604, comma 7, c.p.p.per il caso in cui il giudice d'appello riconosca erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)