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Sez. L, Sentenza n. 2014 del 12/03/1996 (Rv. 496299 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appaltatore dotato di propria organizzazione imprenditoriale - Appalto di mere prestazioni di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Autonomia gestionale - Aspetti rilevanti.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496299-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La fattispecie, vietata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1069 del 1960, dell'affidamento in appalto, o secondo altra forma di intermediazione, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui l'intermediario sia dotato di una propria organizzazione imprenditoriale, se di fatto in relazione ad alcune opere o servizi si verifichi una siffatta fornitura di mere prestazioni di lavoro, in assenza per l'intermediario di rischi economici e di autonomia gestionale, la quale ultima è configurabile anche quando le caratteristiche del prodotto siano determinate dal committente, riguardando essa la conduzione aziendale, la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)