Sez. L, Sentenza n. 3912 del 12/06/1986 (Rv. 446746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DI ANZIANITÀ - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DI ANZIANITÀ - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il compenso per lavoro straordinario è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità qualora presenti i caratteri della continuità della prestazione - e quindi della corrispettività della relativa remunerazione - nel concreto svolgimento del rapporto, non essendo, invece, necessaria la condizione della sua obbligatorietà - e cioè della sua previsione ad opera di specifica clausola contrattuale collettiva o individuale - né quella ulteriore della sua determinatezza o determinabilità secondo tali parametri, atteso che detti requisiti non sono richiesti dalla previsione normativa concernente il calcolo della indennità di anzianità e rappresentano soltanto degli elementi di riscontro e cioè un posterius rispetto al carattere della effettiva continuità dell'opera svolta come lavoro straordinario. (V 228/85, mass n 438457; (V 718/83, mass n 425460; (Conf 4332/84, mass n 436239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)