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Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 12/11/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212563 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivi sui quali può fondarsi - Diversità da quelli ritenuti all'atto della emissione della misura - Possibilità - Elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212563-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In sede di riesame la misura cautelare può essere confermata anche per motivi diversi da quelli ritenuti in sede di emissione della stessa e "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza". Ne consegue che l'art. 309, quinto comma, cod. proc.pen. (nel testo novellato dalla legge 332/95) riguarda solo la documentazione minima che il PM è tenuto a trasmettere al Tribunale entro un termine perentorio, e che il comma nono della stessa norma consente alle parti di addurre elementi ulteriori che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)