Sez. L, Sentenza n. 3005 del 16/05/1984 (Rv. 435045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DECISA DAL DATORE DI LAVORO - ANTICIPAZIONI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE VERSATE DA QUEST'ULTIMO - GIURIDICA QUALIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DECISA DAL DATORE DI LAVORO - ANTICIPAZIONI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE VERSATE DA QUEST'ULTIMO - GIURIDICA QUALIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la modificazione nel funzionamento nel sinallagma del contratto di lavoro e la trasformazione, durante la sospensione stessa, dell'obbligazione retributiva gravante sul datore di lavoro in quella di semplice anticipazione della prestazione previdenziale in cui si concreta detto intervento (assumendo conseguentemente il datore di lavoro la figura di adiectus solutionis causa o di mandatario ex lege, con diritto di rimborso e divenendo l'INPS il vero obbligato) possono aver luogo solo se ed in quanto intervenga il provvedimento di tale istituto, di natura costitutiva, di ammissione al trattamento di integrazione, in presenza delle relative condizioni. Pertanto, mentre il datore di lavoro che abbia, prima di questo provvedimento e nelle more del relativo procedimento, deciso la sospensione dell'attività, è in ogni caso tenuto alle suddette anticipazioni, la giuridica qualificazione di esse è consentita solo all'esito del procedimento stesso, sorgendo il diritto di rimborso delle somme anticipate solo in caso di esito positivo ed in presenza delle condizioni poste col relativo provvedimento, laddove, nell'opposta ipotesi le somme anticipate al lavoratore null'altro costituiscano se non l'ottanta per cento della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive. (V 29/82, mass n 417719).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)