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Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 20/02/1995 Cc. (dep. 02/03/1995) Rv. 200568 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale | Collaboratore di giustizia - Incidenza di detta qualità, di per sè nel giudizio prognostico - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200568-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali la normativa vigente non contempla, a differenza di quanto accade in altri settori dell'ordinamento, alcun beneficio a favore dei "collaboratori di giustizia", nei cui confronti il giudizio prognostico concernente l'esistenza ed il livello di pericolosità resta collegato alla personalità del prevenuto, intesa in tutte le sue estrinsecazioni, e quindi ad elementi attendibili di natura necessariamente soggettiva; di talché è irrilevante, ai fini della formulazione di una favorevole previsione di non pericolosità, la semplice allegazione della suddetta qualità non accompagnata dall'indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze ed ai suoi progetti di vita. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha specificato come le conseguenze favorevoli che l'ordinamento ricollega alla "collaborazione" derivano da questa automaticamente, per il fatto oggettivo della sua esistenza, e prescindono dalle motivazioni ed intenzioni del singolo collaborante, la cui pericolosità pertanto, in sede di prevenzione, può essere esclusa solo sulla scorta di positivi elementi di riscontro).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)