Sez. 5, Sentenza n. 38 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212340 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Collaboratore di giustizia - Automatica cessazione della pericolosità - Esclusione - Ragioni - Criteri differenziali di valutazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali la normativa vigente non contempla, a differenza di quanto accade in altri settori dell'ordinamento, alcun beneficio a favore dei collaboratori di giustizia, nei cui confronti il giudizio prognostico concernente l'esistenza ed il livello di pericolosità resta collegato alla personalità del prevenuto, intesa in tutte le sue estrinsecazioni, e quindi ad elementi attendibili di natura necessariamente soggettiva. Cosicché è irrilevante, ai fini della formulazione di una favorevole previsione di non pericolosità, la semplice allegazione della qualità di collaboratore non accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze ed ai suoi progetti di vita. Ne consegue che mentre per la applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento a favore dei collaboranti si prescinde dalle motivazioni ed intenzioni del collaborante, in sede di prevenzione non solo non si può prescindere da tale tipo di valutazione, ma anzi la pericolosità può essere esclusa solo sulla scorta di positivi elementi di riscontro, non essendo di sicuro sufficiente per una prognosi favorevole la sola collaborazione processuale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)