Sez. 6, Sentenza n. 1196 del 06/04/1999 Cc. (dep. 27/05/1999) Rv. 214750 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Soggetto proposto - Ammissione al programma di protezione per i collaboranti di giustizia - Rilevanza ai fini del giudizio sulla pericolosità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Con riferimento alla applicazione di misura di prevenzione, ai fini del giudizio sulla pericolosità e, in particolare, sull'attualità di tale pericolosità, non ha alcun rilievo, di per sè, per la sua esclusione, la "collaborazione" del soggetto interessato e l'ammissione allo speciale programma di protezione. La "collaborazione", infatti, non implica automatica recisione con il precedente sistema di vita, dal momento che la concessione del programma di protezione non esige alcuna indagine sui moventi e sulle intenzioni del richiedente. Pertanto, la semplice allegazione della qualità di "collaborante di giustizia" è indifferente se non sia accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere sulla sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alla sue esperienze e ai suoi progetti di vita.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)