Sez. 6, Sentenza n. 2226 del 03/06/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 209115 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Status di collaboratore di giustizia - Automatica incidenza sulla valutazione della pericolosità - Esclusione - Elementi indicativi di un fattivo ripensamento del soggetto e di un mutamento dei progetti di vita - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Lo status di collaboratore di giustizia non influisce di per sè, in assenza di specifiche indicazioni incidenti in concreto sulla valutazione di pericolosità del soggetto, in materia di applicazione di una misura di prevenzione. Il riconoscimento dei vantaggi derivanti dalla condizione di collaboratore prescinde infatti del tutto dalle motivazioni che inducono il soggetto alla collaborazione mentre, ai fini della valutazione di pericolosità, è determinante la valutazione e la verifica del concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue esperienze passate e ai suoi progetti di vita.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)