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Sez. 2, Sentenza n. 12922 del 18/12/2003 Ud. (dep. 17/03/2004) Rv. 228629 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE | Nozione di smarrimento - Assenza del rapporto o potere da parte del possessore - Atteggiamento psicologico del rinvenitore - Irrilevante.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228629-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 cod. pen. , cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore", che può anche essere a conoscenza del'altruità della cosa (fattispecie in tema di appropriazione, a seguito di rinvenimento, del contrassegno di un ciclomotore recanti impressi numeri e lettere individuanti in via esclusiva le generalità del proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 647 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)