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Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 26/04/2000 Ud. (dep. 08/07/2000) Rv. 216589 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE | Appropriazione di una cosa smarrita che conservi intatti i segni del legittimo possesso altrui - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216589-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE

Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (art. 647 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 647 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)