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Sez. 5, Sentenza n. 3646 del 27/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213318 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE | Nozione di smarrimento - Assenza di rapporto o potere da parte del possessore - Atteggiamento psicologico del rinvenitore - Irrilevante - Fattispecie in tema di assegno bancario.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213318-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 cod. pen., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del "rinvenitore" che può anche essere a conoscenza dell'altruità della cosa. (Fattispecie in tema di assegno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 647 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)