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Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 16/06/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214359 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE | Smarrimento di una cosa che conservi intatti i segni del legittimo possesso altrui - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214359-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE

Poiché il venir meno della relazione materiale del titolare con una cosa che - come nelle ipotesi di assegno o altro titolo - conservi chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui non implica, al di fuori dei casi di dismissione volontaria, che il potere di fatto sia cessato, colui che fa proprio un simile bene senza provvedere, avendone la possibilità, alla materiale restituzione pone in essere una condotta riconducibile, sotto il profilo materiale e psicologico, non già alla previsione dell'art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite) bensì ad altra fattispecie criminosa concretantesi nel furto, ove l'impossessamento sia avvenuto senza intermediario, con sottrazione vera e propria al titolare dello "ius possidendi".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 647 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)