Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 12/07/1986 (Rv. 447275 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - APPALTATORE E PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA NEI CONFRONTI DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - APPALTATORE E PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA NEI CONFRONTI DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI.*
L'appaltatore e il progettista dei lavori rispondono entrambi dei vizi e delle difformità dell'opera nei confronti del committente da cui abbiano ricevuto i rispettivi incarichi, ma la loro responsabilità non è solidale, non riferendosi a un unico titolo negoziale, bensì discendendo quella del costruttore dal contratto d'appalto, e quella del progettista dal contratto d'opera professionale. Tuttavia, quest'ultimo non è responsabile verso il committente, ma eventualmente, nei soli confronti dell'imprenditore, qualora sia stato incaricato unicamente da quest'ultimo della redazione del progetto edilizio. (V 1114/86, mass n 444617; (V 488/85, mass n 438695; (V 2676/84, mass n 434704; (V 6514/82, mass n 410295; (V 4356/80, mass n 408224; (Conf 1388/73, mass n 364055, sulla prima parte; (Conf 3557/72, mass n 361522, sulla prima parte; (Conf 2887/68, mass n 335600, sulla prima parte; (Conf 520/65, mass n 310946, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)