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Sez. L, Sentenza n. 4370 del 25/07/1984 (Rv. 436273 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DELLA SOMMA ORIGINARIAMENTE RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436273-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DELLA SOMMA ORIGINARIAMENTE RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ.*

Nel rito del lavoro l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta, compiuto in Sede di precisazioni delle conclusioni alla udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., non incidendo sul petitum immediato, ma soltanto su quello mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, non costituisce mutatio, ma semplice emendatio libelli, ammessa, ai sensi del combinato disposto della norma suddetta e dell'art. 414 cod. proc. civ. in quanto non muta i termini originari della contestazione. (V 1599/82, mass n 419416; (V 1286/80, mass n 404786; (V 1437/79, mass n 397759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)