Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 08/03/1979 (Rv. 397759 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE.*
Sussiste mutatio libelli, vietata in primo grado dagli artt 183 e 184 cod proc civ quando la parte immuti radicalmente nel corso del giudizio l'oggetto della sua pretesa originaria petitum ovvero immuti il fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato causa petendi, introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, tale da disorientare la difesa predisposta dalla controparte e da alterare, quindi, il regolare svolgimento del contraddittorio. (V 3409/78, mass n 392859; (Conf 691/76, mass n 379333; (Conf 1694/75, mass n 375318).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)