Sez. L, Sentenza n. 1599 del 12/03/1982 (Rv. 419416 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - RICHIESTA DI SOMME MAGGIORI DI QUELLE INDICATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - MUTATIO LIBELLI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - RICHIESTA DI SOMME MAGGIORI DI QUELLE INDICATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - MUTATIO LIBELLI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Non costituisce mutatio libelli la richiesta di somme maggiori di quelle indicate con l'atto introduttivo del giudizio allorché tale ampliamento - compiuto in occasione dell'esecuzione della ordinanza con la quale il giudice inviti la parte a specificare la domanda - non comporti immutazione dei fatti giuridici posti a fondamenti della Azione e non introduca in tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto suddetto, ma attenga alle stesse causali con il medesimo dedotte. (nella specie: integrazione della retribuzione e indennità di percorso). (V 1286/80, mass n 404786; (V 1437/79, mass n 397759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)