Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 27/10/1972 (Rv. 361132 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MISURA DELL'AUMENTO - PATTO ESCLUSIVO DI VOCI DELLA RETRIBUZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - MAGGIORE PERCENTUALE D'AUMENTO - VANTAGGIO ECONOMICO DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MISURA DELL'AUMENTO - PATTO ESCLUSIVO DI VOCI DELLA RETRIBUZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI - MAGGIORE PERCENTUALE D'AUMENTO - VANTAGGIO ECONOMICO DEL LAVORATORE.*
Deve riconoscersi la validita di una clausola contrattuale che, disciplinandosi la misura dell'aumento dovuto per il lavoro straordinario, escluda, in difformita di quanto e stabilito dagli artt 2108 cod civ e 5 RDL 15 marzo 1923, n 692, dalla base su cui deve essere effettuato il computo della maggiorazione, una o piu voci della retribuzione ordinaria ma stabilisca una percentuale d'aumento maggiore di quella minima voluta dalla legge, se il risultato di tale diverso sistema di computo assicuri ugualmente al lavoratore un vantaggio economico pari o superiore a quello che gli deriverebbe, a norma delle anzidette Disposizioni, dalla applicazione della percentuale minima del dieci per cento su tutte le voci della retribuzione ordinaria. (Conf 1245'59).*
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)